Figli a carico

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    Nei concorsi pubblici, a parità di titoli e di merito, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini, indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994. Il titolo di preferenza opera in caso di parità di punteggio e, pertanto, fa prevalere il candidato in possesso di tale titolo, ciò a prescindere dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

    I “figli a carico” sono considerati i figli “fiscalmente” a carico, ovvero i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di limiti d’età, se nell’anno in questione non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.

    Dal 2018, come stabilito dalla Legge di bilancio, per i figli di età inferiore ai 24 anni, il limite è stato innalzato a 4.000,00 €; mentre per i figli di età superiore resta di 2.840,51 €.

    N.b. – Il reddito al quale si fa riferimento è quello del figlio e non del genitore.  

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