Concorso TFA sostegno IX ciclo 2024: decretati i 32.317 posti

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    Concorso TFA sostegno IX ciclo 2024: decretati i 32.317 posti

    È stato autorizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca l’avvio per l’anno accademico 2023/2024 del concorso TFA sostegno IX ciclo. Il decreto annunciato prevede un numero importante di posti a disposizione, ben 32.317. Lo svolgersi delle prove preselettive avrà luogo questo mese di Maggio 2024. Continua a leggere e scopri tutte le novità legate al concorso TFA, tra prove e requisiti.

    Quanti sono i posti del concorso TFA sostegno IX ciclo?

    Come indicato dall’Allegato A, in modo più dettagliato, i posti messi a disposizione per il concorso TFA sostegno IX ciclo sono in totale 32.317, suddivisi in:

    • 3.232 per la scuola dell’infanzia
    • 7.552 per la primaria
    • 8.944 per la scuola secondaria di primo grado e 12.589 per la secondaria di secondo grado.

    Quando si svolgerà la prova preselettiva TFA sostegno?

    Le date di svolgimento dei test preselettivi del nuovo concorso TFA sostegno IX ciclo 2024 sono fissate per i giorni e le modalità indicate:

    • 7 maggio 2024 mattina: prove scuola dell’infanzia;
    • 8 maggio 2024 mattina: prove scuola primaria;
    • 9 maggio 2024 mattina prove scuola secondaria I grado;
    • 10 maggio 2024 mattina: prove scuola secondaria II grado.

    I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

    Le modalità di espletamento delle prove, si articoleranno in:

    • un test preselettivo;
    • una o più prove scritte/pratiche;
    • una prova orale.

    I docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque accedono direttamente ai percorsi

    Quali sono i requisiti d’accesso al concorso TFA sostegno IX ciclo

    Per accedere al concorso TFA sostegno IX ciclo 2024 è necessario possedere titoli specifici a seconda dei cicli scolastici per i quali si concorre:

    Per Infanzia e Primaria

    • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;

    oppure

    • Laurea in scienze della formazione primaria.

    Per Scuola Secondaria

    • Abilitazione specifica sulla classe di concorso;

    oppure

    • Laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) in più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione;
    • Diploma per ITP.

    Validità dei 24 CFU nel IX ciclo TFA sostegno 2024

    Secondo quanto comunicato dal MUR, i 24 CFU considerati validi dovevano essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

    Difatti, in base alla modifica al Decreto legislativo n. 59/2017 fu posta la data del 31 ottobre 2022 come data ultima per il conseguimento dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM n. 616/2017 utili per l’accesso ai concorsi.

    Anche per il concorso TFA IX ciclo, la data per il conseguimento dei 24 CFU resta quella indicata, anche se il problema si pone sul fatto che questo requisito potrebbe ridurre (anche notevolmente) il numero dei partecipanti.

    Chi sono i docenti con tre anni di servizio?

    I docenti con tre anni di servizio, di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

    I docenti interessati dalla norma sono:

    “(…) assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”

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