Eventuali titoli di preferenza e riserva

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    Secondo la legge, durante lo svolgimento di un concorso, in caso di parità di merito, alcuni candidati in possesso di titoli specifici possono godere di una preferenza nell’assegnazione dei posti messi a bando, quindi di una precedenza su altri candidati con lo stesso punteggio.

    Per essere più chiari, i titoli di preferenza e di riserva possono essere compresi anche con due esempi molto semplici:

    • Quando due candidati hanno lo stesso punteggio nella graduatoria finale, i suddetti titoli di preferenza determineranno la precedenza di uno dei due nell’assegnazione del posto. Per cui, chi ne ha di più, salirà in graduatoria.
    • Mentre la riserva si basa su un determinato numero di posti assegnati in modo esclusivo ad alcune categorie di candidati. Ovvero: categorie protette, personale interno o volontari delle Forze Armate. Tale riserva spetta a percentuali di candidati indicati dalla legislazione vigente e sono differenti in ogni concorso pubblico.

    Di conseguenza, a parità di titoli e di merito, la priorità tra candidati viene determinata dai seguenti titoli di preferenza:

    • gli insigniti di medaglia al valor militare;
    • i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    • i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    • i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    • gli orfani di guerra;
    • gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    • gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    • i feriti in combattimento;
    • gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    • i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    • i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    • i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    • i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    • i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    • i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    • coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
    • coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
    • i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    • gli invalidi ed i mutilati civili;
    • militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

    Inoltre, a ulteriore parità, la preferenza è determinata: 

    • dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    • dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
    • dalla maggiore età.

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